Indagini geognostiche: prevenzione rischio sismico-idrogeologico
Osservazioni ANISIG su decreto SIOS ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Si fa seguito al parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato n 01677/2016 del 20 ottobre u.s. sulla bozza di decreto del MIT recante l’individuazione “delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, per portare all’attenzione delle Istituzioni e delle realtà esterne le osservazioni dell’ANISIG, Associazione Nazionale Imprese Specializzate in Indagini Geognostiche.
Il decreto in oggetto è sostanzialmente identico all’impianto normativo precedente (rif. art. 12 del D.L. 47/2014 – regime transitorio) al nuovo Codice, ma con l’introduzione di alcune novità di rilievo.
In particolare si rileva che l’elenco delle SIOS passa dalle precedenti 13 a 15 categorie, tramite l’inserimento anche delle categorie OS 12-B (Barriere paramassi, fermaneve e simili) e OS 32 (Strutture in legno), per tutto il resto restando invariato l’elenco delle strutture, impianti ed opere contenute nell’art. 12 del D.L. 47/2014.
Inoltre vengono individuati alcuni requisiti di specializzazione per l’esecuzione delle opere super-specialistiche, con particolare riferimento a: specializzazione e formazione continua e aggiornata del personale tecnico; disponibilità ove pertinente di adeguati stabilimenti industriali.
A tal proposito ANISIG evidenzia che nel nuovo decreto, in attesa di pubblicazione, non è stata valutata tra le categorie “degne” di entrare nel novero dell’elenco delle specialistiche qualificazione obbligatoria, la cat. OS20B, della quale si ricorda la declaratoria descritta nel D.P.R. 207/2010 : Riguarda l’esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e l’esecuzione di prove in situ.
Come riportato dal succitato parere del Consiglio di Stato, la ratio sottesa alla predisposizione del decreto in esame deve essere rinvenuta anche nella necessità di trovare un corretto “bilanciamento dei contrapposti interessi tra imprese generali e specialistiche”, individuando un elenco di opere super-specialistiche che tenga conto dell’esigenza di salvaguardare sia il “patrimonio culturale” del Paese, sia “l’incolumità dei lavoratori addetti” alla realizzazione degli interventi, sia, infine, “l’incolumità pubblica” in relazione alla circostanza che alcune di tali opere vanno ad incidere su un contesto “ad elevato rischio sismico ed idrogeologico”.
Si parla pertanto di “un elenco di opere che tenga conto l’esigenza di salvaguardare l’incolumità pubblica in relazione alla circostanza che alcune di tali opere vanno ad incidere su un contesto ad elevato rischio sismico ed idrogeologico”.
In quest’ottica ANISIG auspica che le Istituzioni e tutti i soggetti coinvolti siano consci del fatto che per favorire la riduzione del rischio sismico ed idrogeologico nel nostro Paese, è necessario definire un adeguato ruolo alla categoria delle imprese specializzate in indagini geognostiche, settore di fondamentale supporto ad una corretta progettazione delle opere pubbliche, che da sempre investe economicamente in attrezzature ad elevato impatto tecnologico, avvalendosi di professionisti (ingegneri e geologi) e di operai specializzati; settore che contribuisce, con le proprie conoscenze e mezzi, alla salvaguardia dell’incolumità pubblica ed del patrimonio culturale-ambientale del Paese.
Il Consiglio di Stato nel suddetto parere ha inoltre valutato “positivamente la scelta – fatta propria dall’art. 4 del decreto in oggetto – di sottoporre l’atto normativo ad un periodo di monitoraggio di dodici mesi all’esito del quale si procederà all’aggiornamento del suo contenuto.”
È quindi doveroso da parte dell’ANISIG ribadire che le indagini geognostiche, le prove in situ (e quindi l’impresa che con propri mezzi esegue il sondaggio geologico), a prescindere dalla normativa e dalla nazione d’appartenenza, rappresentano un fattore inconfutabilmente propedeutico alla realizzazione a regola d’arte di ogni tipo di opera sia essa pubblica che privata, concorrendo di fatto alla riduzione del rischio sismico ed idrogeologico.