Statuto

ANISIG

IL NOSTRO STATUTO

E’ costituita un’Associazione denominata: “Associazione Nazionale Imprese Specializzate in Indagini Geognostiche – ANISIG”, costituitasi il 26 luglio 1974. L’Associazione ha sede in Roma. Con deliberazione dell’Assemblea di cui al successivo art. 9 (nove), l’Associazione potrà trasferire la sede e/o istituire uffici staccati in altre città d’Italia o all’estero.

L’Associazione non ha fini di lucro. Essa si propone di tutelare gli interessi dei soci e di svolgere attivita’ di studio e ricerca in merito a problemi di carattere generale riguardanti le aziende operanti nel campo delle ricerche geognostiche e specificatamente nei sotto elencati settori:

  • settore A (Ordinario): sondaggi meccanici di tipo geognostico ed ambientale per la determinazione della stratigrafia del sottosuolo, per il prelievo di campioni di terreno e di roccia, per l’esecuzione entro il foro di sondaggio di prove geotecniche, geomeccaniche, geofisiche, geotermiche ed idrauliche e per il posizionamento di strumentazione di monitoraggio;
  • settore B (Aggregato): prove in sito dirette ed indirette finalizzate alla determinazione dei principaliparametri geotecnici, geomeccanici e idraulici dei terreni e delle rocce;
  • settore C (Aggregato): prospezioni geofisiche con metodologie di tipo sismico, ultrasonico, elettrico, elettromagnetico, gravimetrico eccetera;
  • settore D (Aggregato): realizzazione di impianti di monitoraggio con fornitura, installazione e gestione di strumentazione per il controllo dei parametri geotecnici, geofisici, idraulici, strutturali,dinamici e ambientali in terreni e rocce naturali, di opere in costruzione o preesistenti e delle caratteristiche fisico-chimiche delle acque.

A questo fine l’Associazione potra’ svolgere piu’ particolarmente le seguenti attivita’:

  1. assumere la rappresentanza collettiva, legale e non, degli associati in tutte le questioni che richiedano una tutela congiunta od una linea unitaria per la migliore tutela dei loro interessi, ivi comprese le questioni inerenti a controversie collettive di lavoro, controversie riguardanti modifiche legislative del settore o comunque incidenti sullo stesso e qualunque altra questione che possa ledere e/o abbia leso gli interessi dell’Associazione;
  2. promuovere comitati di studio per questioni di carattere economico, amministrativo, tecnico e legale di interesse generale;
  3.  promuovere iniziative intese a favorire la diffusione delle indagini geognostiche ed a perfezionare le relative tecniche;
  4. accertare che i soci siano in grado di fornire ed effettivamente forniscano prestazioni di buon livello qualitativo, stabilendo a questo scopo norme e capitolati vincolanti;
  5.  promuovere ed attuare iniziative per la formazione professionale di personale specializzato;
  6. impostare, svolgere e patrocinare campagne di propaganda, riunioni, conferenze, congressi ed eventuali iniziative di carattere pubblicitario;
  7.  favorire lo sviluppo e la specializzazione degli associati;
  8. registrare marchi e contrassegni idonei a qualificare gli aderenti all’Associazione e stabilire regole e condizioni per l’uso da parte dei soci di detti marchi e contrassegni; stipulare accordi per il contrassegno di prodotti e attrezzature per la geognostica e i settori aggregati con i suddetti marchi; vigilare sull’uso appropriato di tali marchi e contrassegni e perseguire eventuali abusi;
  9. promuovere qualsiasi iniziativa intesa a coordinare le attivita’ degli associati;
  10. curare e promuovere i rapporti con enti affini nazionali ed esteri e, se del caso, aderire in tutte le forme consentite a federazioni ed associazioni nazionali ed internazionali che consentano un’implementazione dei servizi offerti agli associati;
  11. prendere accordi con la Pubblica Amministrazione e con Enti privati e pubblici per la messa a punto e l’aggiornamento di capitolati di appalto che tengano debito conto delle norme, regole tecniche e definizioni elaborate dai Comitati di Studio della Associazione;
  12. promuovere la raccolta di fondi ai fini piu’ sopra specificati e curarne l’amministrazione;
  13. stipulare convenzioni e/o accordi con Enti, Societa’, Organizzazioni e Associazioni di settore di rilevanza nazionale ed internazionale in grado di apportare valore aggiunto agli Associati;
  14. compiere in genere tutti gli atti utili e/o opportuni per il raggiungimento dei fini dell’Associazione.
L’Associazione ha durata fino al 31(trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata.

Fanno parte dell’Associazione, in qualità di Soci Ordinari con piene funzioni operative, le persone fisiche e giuridiche che svolgano l’attività imprenditoriale contraddistinta da quanto previsto all’articolo 2 (due) settore A.

I soci ordinari sono tenuti a pagare le quote stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, hanno diritto di voto alle assemblee e possono essere eletti in tutti gli organi dell’Associazione senza alcun limite di poteri, secondo quanto stabilito all’art. 9 (nove) comma 9.1 (nove punto uno).

Fanno parte dell’Associazione, in qualità di Soci Aggregati con funzioni operative analoghe a quelle dei soci ordinari, le persone fisiche e giuridiche che svolgano l’attività imprenditoriale contraddistinta da quanto previsto all’art. 2 (due) settori B, C e D.

I soci aggregati sono tenuti a pagare le quote stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, hanno diritto di voto alle assemblee e possono essere eletti in tutti gli organi dell’Associazione fatti salvi i limiti di cui agli artt. 9 (nove) comma 9.1 (nove punto uno) e 10 (dieci).

Possono inoltre essere ammessi, in qualità di Soci Sostenitori dell’Associazione senza diritto di voto, Società o Ditte fornitrici, fabbricanti, rappresentanti o importatrici di attrezzature, apparecchiature, materiali e accessori attinenti alle attività di geognostica nonché Società assicuratrici, finanziarie, certificatrici e istituti bancari. I soci sostenitori sono tenuti a pagare le quote annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo e/o le quote straordinarie concordate per il supporto economico di eventi organizzati o patrocinati dall’Associazione, avranno diritto, sempre con funzioni consultive, a partecipare alle riunioni tecniche, alle Commissioni, alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio Direttivo esplicitamente estese ai soci sostenitori, espletare la propria attività nei confronti degli Associati, fregiarsi del marchio ANISIG e usufruire della relativa pubblicità.

Possono infine far parte dell’Associazione in qualità di Soci Onorari, con funzioni puramente consultive e senza alcun onere, le persone fisiche o giuridiche che svolgano attività di studio e consulenza nel campo delle indagini geognostiche.

Nella domanda di ammissione, devono essere assunti i seguenti impegni:

  • dimostrare di essere operante in uno dei settori di cui all’art. 2 (due) del presente Statuto;
  • essere iscritti alla C.C.I.A.A. e essere dotati di strutture, di personale tecnico e di attrezzature tali da poter operare in sistema di qualità. La certificazione SOA costituisce un requisito aggiuntivo sulla struttura e alle capacità aziendali possedute;
  • sottostare alle norme del presente Statuto ed alle norme tecniche approvate dal Consiglio Direttivo;
  • provvedere al pagamento della quota d’iscrizione per l’anno in corso all’atto dell’ammissione;
  • provvedere al regolare pagamento delle quote associative entro i termini deliberati dal Consiglio Direttivo e versare le altre contribuzioni deliberate dagli organi dell’Associazione. Sulle domande di ammissione decide insindacabilmente la Giunta Esecutiva che delibererà in merito all’accettazione o meno della domanda. L’ammissione dei soci onorari e sostenitori è decisa insindacabilmente dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Le misure dei contributi associativi relativi ai soci ordinari, aggregati e sostenitori vengono fissate di anno in anno dal Consiglio Direttivo. II Consiglio Direttivo può imporre ai soci la prestazione di idonea cauzione per il pagamento degli obblighi associativi.

Tutti i soci hanno la facoltà di supportare economicamente le iniziative dell’Associazione mediante versamento di quote straordinarie collettive o individuali, in quest’ultimo caso in cambio di ritorno pubblicitario adeguato e concordato con il Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Possono essere deliberati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione contributi straordinari a carico dei soci ed apertura di pubbliche sottoscrizioni, aperte anche a non iscritti all’Associazione.

I soci onorari sono esonerati dal pagamento di qualsiasi contributo ma possono versare liberalità in favore dell’Associazione.

II pagamento delle quote associative deve essere effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di approvazione della quota associativa per l’anno in corso da parte del Consiglio Direttivo. Nel caso di non pagamento e di non ricevimento di motivate richieste scritte di dilazione, all’associato saranno richiesti interessi bancari correnti con eventuale ricorso alle vie legali per il recupero forzoso delle quote.

Cessano di far parte dell’Associazione dal 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno:

  • I soci che abbiano notificato con lettera raccomandata il loro recesso entro il 30 (trenta) settembre dell’anno in corso.
  • Il socio che non comunica le proprie dimissioni con lettera raccomandata nei tempi presenti all’art. 7 (sette) è tenuto a pagare la quota relativa ad un ulteriore anno.
  • I soci esclusi per deliberazione dell’Assemblea.
  • La delibera di esclusione deve essere presa su proposta del Consiglio Direttivo, previa audizione del socio interessato in apposita riunione del Consiglio al quale l’interessato dovrà essere invitato a partecipare mediante lettera raccomandata R.R. consegnata alla posta 30 (trenta) giorni prima della data della riunione, contenente la dettagliata indicazione degli addebiti formulati nei suoi confronti.

La deliberazione dell’Assemblea deve essere presa con la maggioranza di cui all’art. 9 (nove), comma 9.4 (nove punto quattro).

Il fallimento e la sottoposizione ad amministrazione controllata comportano l’automatica esclusione dell’associato.

I soci che cessano di far parte dell’Associazione non possono richiedere la restituzione delle quote versate, ne’ hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.

Il socio che cessa di far parte dell’Associazione, automaticamente decade da tutte le cariche rivestite nell’ambito dell’Associazione, con subentro del primo dei soci non eletti per le rispettive cariche.

Sono Organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea generale dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • la Giunta Esecutiva;
  • la Presidenza;
  • il Collegio dei Revisori;
  • il Collegio dei Probiviri.

L’Assemblea generale regolarmente convocata rappresenta tutti gli associati che sono pertanto vincolati dalle sue deliberazioni. All’Assemblea possono partecipare soltanto i soci in regola con il versamento della quota associativa. La convocazione dell’Assemblea e’ effettuata dal Consiglio Direttivo, e per esso dal Presidente, mediante avviso contenente la data, il luogo e l’ora della riunione e l’ordine del giorno; l’avviso deve essere inoltrato almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione mediante comunicazione via fax, o per posta elettronica. Per particolari motivi di urgenza, le assemblee potranno essere convocate, a parita’ di modalita’, con almeno 7 (sette) giorni di preavviso.

9/1
Ogni socio ordinario ha diritto a 2 (due) voti, ogni socio aggregato ha diritto ad 1 (un) voto. I soci sostenitori e onorari non hanno diritto di voto. II diritto di voto viene esercitato dal titolare o dal legale rappresentante del socio o da persona da lui delegata per iscritto.

I soci ordinari possono farsi rappresentare all’assemblea dal titolare, dal legale rappresentante o dal delegato di altro associato ordinario mediante delega scritta; i soci aggregati possono farsi rappresentare mediante delega scritta da altri soci ordinari o aggregati; ogni socio non puo’ avere piu’ di 2 (due) deleghe.

Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la meta’ degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti; il tutto salvo quanto disposto dal successivo comma 9.4 (nove punto quattro).

9/2
L’Assemblea deve essere convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto consuntivo, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale fissata al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L’Assemblea deve essere inoltre convocata in seduta straordinaria ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunita’ o quando ne sia fatta richiesta scritta, con l’indicazione dell’ordine del giorno, da almeno 10 (dieci) soci ordinari o da almeno 15 (quindici) soci. La convocazione deve avvenire entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. L’Assemblea straordinaria puo’ deliberare solo sugli argomenti esposti nell’ordine del giorno.

9/3
L’Assemblea e’ presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci; essa puo’ nominare per il caso di eventuali scrutini segreti, due scrutatori.

L’Assemblea nomina i membri del Consiglio Direttivo, i Probiviri, i Revisori dei conti ed eventualmente il Presidente Onorario.

Le deliberazioni vengono prese per votazione che, nel caso di nomina di cariche possono avere luogo per scrutinio segreto, salvo che le nomine avvengano per approvazione unanime di candidati prescelti che abbiano accettato la carica, nel qual caso l’elezione avviene per acclamazione. Nel caso di elezione per acclamazione del Consiglio Direttivo devono essere indicati almeno due membri subentranti supplenti in caso di necessita’.

Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto separato verbale da conservarsi in apposito libro; ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell’assemblea e, se del caso, dagli Scrutatori.

9/4
Nelle deliberazioni che riguardano le loro personali responsabilita’, gli Amministratori non hanno diritto al voto.

Per le deliberazioni riguardanti l’effettuazione di spese straordinarie e per l’approvazione del rendiconto consuntivo, l’Assemblea delibera a maggioranza semplice.

Le modifiche di Statuto devono essere deliberate dall’Assemblea in seduta straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati sia in prima che in seconda convocazione con avviso a mezzo fax o per posta elettronica.

9/5
L’Assemblea puo’ deliberare anche per referendum su questioni ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo su materie che non siano attinenti all’art. 9 (nove) ed all’art. 17 (diciassette). Per la validita’ delle deliberazioni per referendum e’ necessario che pervenga l’espressione di voto della maggioranza dei soci. Le deliberazioni per referendum sono adottate a maggioranza dei voti. Lo spoglio dei voti viene eseguito dal Collegio deiRevisori dei Conti che redige apposito verbale da inserire nel libro delle Assemblee e che dovra’ essere firmato dal Presidente dell’Associazione e dal Presidente del Collegio dei Revisori.

L’Associazione e’ retta da un Consiglio Direttivo composto da 11 (undici) membri eletti dall’Assemblea e scelti fra i soci ordinari e aggregati candidati dagli associati. I soci aggregati eletti nel Consiglio Direttivo non possono essere piu’ di 3 (tre).

Il Consiglio nomina il Presidente all’unanimita’ per acclamazione o a maggioranza con votazione segreta.

Il Consiglio nomina due Vice Presidenti proposti dal Presidente e votati all’unanimita’ per acclamazione o a maggioranza con votazione segreta.

Il Consiglio nomina una Giunta Esecutiva, composta da 6 (sei) componenti compreso il Presidente e i due Vice Presidenti che ne fanno parte di diritto, proposti dal Presidente e approvati all’unanimita’, oppure eletti tra i rappresentanti del Consiglio Direttivo su candidature corrispondenti al numero dei componenti la Giunta o a maggioranza con votazione segreta. I compiti della Giunta Esecutiva riguardano l’operativita’ dell’Associazione e vengono descritti nell’articolo 11 (undici).

II Consiglio cura il raggiungimento degli scopi dell’associazione e le decisioni della Giunta Esecutiva in merito all’esclusione di nuovi associati e all’approvazione del regolamento interno.

II Consiglio approva in via definitiva i regolamenti, le direttive, i capitolati ed in genere le norme tecniche elaborate dalla Giunta Esecutiva e dalle Commissioni permanenti di cui al successivo art. 16 (sedici), approva l’ammontare delle quote associative e decide sull’esclusione di soci, proposte dalla Giunta Esecutiva.

II Consiglio delega i piu’ ampi poteri di amministrazione per la gestione dell’Associazione alla Giunta Esecutiva, salvo quelli riservati a se’ o all’Assemblea a norma di legge.

II Consiglio sceglie uno o piu’ Segretari anche estranei all’Associazione incaricati di reggere l’ufficio di segreteria e di fungere eventualmente da tesorieri dell’Associazione, cui attribuisce un compenso economico.

La Segreteria svolge, sotto le direttive del Presidente, tutti i compiti necessari per il funzionamento dell’Associazione stessa.

I Consiglieri durano in carica per un periodo di 4 (quattro) anni e, alla scadenza del quadriennio, possono essere rieletti.

Se, durante il quadriennio di carica, il Consiglio si riduce a meno di meta’ dei suoi membri, l’intero Consiglio viene a decadere e l’Assemblea delle imprese associate dovra’ procedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

II Consiglio si riunisce su invito del Presidente tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno; il Presidente e’ tenuto a convocare il Consiglio quando ne riceve richiesta scritta da parte di almeno quattro membri del Consiglio stesso.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisionisono prese a maggioranza dei presenti. A parita’ di voti, prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione del Consiglio si redige verbale da trascrivere in apposito libro. I verbali sono firmati dal Presidente e dalla persona che li ha materialmente redatti. I membri del Consiglio sono responsabili verso l’Associazione ai sensi dell’art. 18 (diciotto) del Codice Civile.

I membri del Consiglio non sono responsabili verso gli associati per quanto da loro deliberato collegialmente in esecuzione del loro mandato ed in conformita’ allo Statuto. Tutte le cariche elettive possono prevedere il rimborso spese su presentazioni di regolari note e non prevedono alcun altro compenso se non altrimenti stabilito dall’Assemblea.

La Giunta Esecutiva composta da 6 (sei) membri compreso il Presidente e i due Vice Presidenti che ne fanno parte di diritto, e’ nominata dal Consiglio Direttivo, articolo 10 (dieci). Si riunisce eventualmente anche fuori della sede sociale, di norma almeno una volta il mese ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente dell’Associazione.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera o tramite fax o posta elettronica, spedita almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione. L’invito deve indicare il luogo, il giorno, l’ora della riunione e gli argomenti all’ordine del giorno. E’ ammessa anche la riunione della Giunta Esecutiva mediante tele o audio conferenze.

La Giunta esecutiva ha il compito di pianificare e realizzare tutte le attività dell’Associazione così identificate:

  • Amministrazione e Tesoreria;
  • Rapporti esterni e istituzionali;
  • Rapporti interni;
  • Ricerca di nuovi soci e sponsor;
  • Attività tecniche e d’aggiornamento;
  • Attività aggregate;

Per ogni attività sopra elencata può essere individuata 1 (una) o più figure responsabili. Ogni membro della Giunta Esecutiva può ricoprire anche più funzioni tra quelle sopra individuate. Per argomenti di rilevante importanza possono essere individuati altri settori di attività con relativo responsabile. L’attività della Giunta Esecutiva può essere ratificata dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea secondo quanto definito dagli articoli 9 (nove) e 10 (dieci). Alla Giunta Esecutiva è attribuito il compito di deliberare insindacabilmente sull’ammissione di nuovi soci. Alla Giunta Esecutiva e’ demandata inoltre la stesura del regolamento interno dell’Associazione che non fa parte integrante dello Statuto stesso e che verrà approvato dal Consiglio Direttivo. Il regolamento interno potrà subire variazioni anch’esse approvate dal Consiglio Direttivo. La Giunta Esecutiva si avvale della collaborazione di volta in volta della Segreteria nominata dal Direttivo, composta da uno o più membri. L’approvazione di qualunque atto della Giunta Esecutiva avviene all’unanimità o a maggioranza. Il voto del Presidente prevale in caso di parità.

II Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri. II Presidente rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente può durare in carica per più mandati consecutivi.

II Consiglio Direttivo decide insindacabilmente su eventuali incompatibilità fra la carica di Presidente e l’eventuale presidenza o direzione di associazioni che potrebbero entrare in rapporto con I’ANISIG.

Il Presidente attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva ed è munito di ogni potere ordinario e straordinario, allo scopo convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo, della Giunta esecutiva e le Assemblee. Provvede in casi di urgenza agli atti di competenza del Consiglio e della Giunta Esecutiva, salvo sottoporli a questi per la ratifica.

I due Vice Presidenti, nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, avranno il compito di affiancare il Presidente nello svolgimento di mansioni di carattere associativo ed eventualmente sostituirlo con i più ampi poteri ordinari e straordinari nella rappresentanza dell’Associazione solo su delega del Presidente stesso.
La carica di Presidente onorario può essere attribuita soltanto con deliberazione unanime dell’Assemblea delle Imprese associate ed ha carattere puramente onorifico.
L’Assemblea nomina ogni quattro anni due Revisori dei Conti effettivi e un supplente tra persone anche estranee agli associati. L’Assemblea designa il Presidente del Collegio dei Revisori. II Collegio dei Revisori dei Conti può controllare la gestione amministrativa dell’Associazione, verificando la corrispondenza del rendiconto consuntivo alle scritturazioni contabili di Entrate ed Uscite dell’Associazione, nonché la conformità della gestione dei fondi e del patrimonio dell’Associazione alle deliberazioni assunte dagli organi dell’Associazione.

II Collegio dei Revisori, quando abbia ritenuto di esercitare i propri poteri, riferisce, in merito ai controlli effettuati, all’Assemblea ordinaria annuale dei soci in sede di approvazione del rendiconto consuntivo. Il collegio dei Revisori decade con il Consiglio Direttivo. Al Collegio dei Revisori, per la propria attività, non spetta alcun compenso.

Le Commissioni permanenti di studio possono essere istituite dal Consiglio Direttivo e composte di almeno 3 (tre) membri ciascuna, designati dallo stesso Consiglio. Le Commissioni permanenti di studio hanno il compito di curare la messa a punto e l’aggiornamento di regolamenti e norme tecniche.

Le Commissioni eleggono nel loro seno i rispettivi Presidenti. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei membri della Commissione.

II fondo comune dell’Associazione è costituito da:

  • quote associative;
  • contributi versati dalle Imprese;
  • eventuali liberalità e sponsorizzazioni;
  • eccedenze attive delle gestioni annuali.

La gestione del fondo comune spetta al Consiglio Direttivo il quale può, all’uopo, conferire i relativi poteri ad uno o più dei suoi membri e/o al segretario o Tesoriere. L’esercizio sociale decorre dal primo gennaio al 31(trentuno) dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio, e comunque non oltre il primo semestre dell’anno successivo, deve essere compilato il rendiconto consuntivo della gestione, da presentarsi all’Assemblea in adunanza ordinaria.

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato da almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati. In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori. L’Assemblea delibera anche sulla destinazione da darsi al patrimonio netto residuo alla chiusura della liquidazione.
Tutte le vertenze fra gli Associati e l’Associazione, nonché le vertenze fra i singoli Associati in relazione a questioni inerenti o connesse alle materie per le quali sono previsti interventi dell’Associazione, verranno definite da un Collegio di Probiviri nominati dall’Assemblea.

II Collegio di Probiviri sarà composto da 2 (due) persone che verranno designate di volta in volta dal Consiglio Direttivo scegliendole in un elenco di 4 (quattro) persone designate dall’Assemblea per un triennio.

II Collegio dei Probiviri si pronuncia inoltre, in via definitiva, sull’applicazione di sanzioni agli associati che abbiano violato regolamenti o norme tecniche o direttive dell’Associazione.

Vigila inoltre sulla prestazione e reintegrazione di idonee cauzioni da parte degli associati per garantire l’immediato pagamento degli obblighi associativi.

Il collegio dei Probiviri decade con il Consiglio Direttivo.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento al Regolamento interno dell’Associazione. Per tutto quanto non previsto da Statuto e Regolamento interno si applicano le disposizioni di Legge.