ANISIG: OS20b tra le SIOS
La revisione del sistema di qualificazione prevista dal nuovo Codice Appalti (d.l.gs 50/2016) dovrebbe suggerire alle Istituzioni (ANAC, MIT, Consiglio Sup. LL.PP. etc.) deputate alla riscrittura delle norme attuative del nuovo Codice (Linee Guida ANAC – Decreti attuativi), di individuare le singole referenze da riportare nell’attestazione di qualificazione, introducendo elementi aggiuntivi che consentano alle stazioni appaltanti, ovvero alle vere titolari del potere di valutare l’idoneità dei concorrenti, di verificare le effettive capacità, soprattutto con riferimento alla dotazione di attrezzature tecniche ed organico specializzato.
In relazione quindi all’Art. 89 comma 11 del D.l.gs. 50 /2016 (nuovo Codice Appalti) e alla previsione, entro 90gg dall’entrata in vigore dello stesso Codice, che il Ministero dei Trasporti con proprio decreto, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, definisca le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati:
ANISIG chiede inserimento dei seguenti requisiti:
- Inserimento tra le superspecializzate della OS20 B;
Modifica delle incidenze minime di attrezzature , incrementando l’attuale limite dal 2% all’8%, di cui almeno il 6% riconducibile ad attrezzature specifiche caratterizzanti la attività della Cat. OS20 B;
ed il mantenimento delle:
- Maestranze assunte nel proprio organico munite del Patentino Specifico nelle quantità già ad oggi previste dalle norme vigenti.
Sono espresse per ogni punto indicato le seguenti motivazioni.
1. Inserimento tra le superspecializzate della OS20 B
OS 20B – indagini geognostiche
Si richiede l’inserimento della categoria OS20B nell’elenco delle SIOS in quanto la realizzazione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo, realizzata con attrezzature ad alto contenuto tecnologico e con personale altamente specializzato, munito di apposito patentino rilasciato dagli enti bilaterali (Scuole Edili e CPT), costituisce la principale base di supporto ad una corretta ed efficiente progettazione di tutte le opere pubbliche e non. Dati di supporto scadenti generano livelli di progettazione che impediscono la corretta esecuzione dei lavori, con pesanti ripercussioni sui tempi e costi di realizzazione delle opere.
Un dato emblematico sulla struttura delle imprese specializzate in grado di eseguire indagini geognostiche di livello adeguato riguarda la percentuale media di ammortamento delle attrezzature in loro possesso, che oscilla tra il 15% e il 25% del fatturato, rispetto al 2% richiesto per la qualificazione SOA.
Declaratoria OS 20 B
Riguarda l’esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e l’esecuzione di prove in situ.
2. Modifica delle incidenze minime di attrezzature, incrementando l’attuale limite dal 2% all’8%, di cui almeno il 6% riconducibile ad attrezzature specifiche caratterizzanti la attività della Cat. OS20 B
Si osserva come l’art. 79 del DPR n. 207/2010 al cui comma 1.c (Regolamento al Codice Appalti) parla di “Adeguata dotazione di attrezzatura tecnica”, tra i requisiti di Ordine Speciali necessari per la qualificazione in una qualsivoglia categoria SOA.
La norma del Regolamento Appalti vigente sembrerebbe voler imporre una dotazione di attrezzature tecnicamente adeguata ed in quantità parimenti adeguata per garantire che la capacità realizzativa della qualificanda Impresa sia congrua alla Categoria ed alla Classifica richiesta. Di fatto accade che la dotazione di attrezzatura è dimostrata, senza alcun necessario riscontro tipologico, e solamente dai costi sostenuti nel decennio di riferimento che devono essere pari ad almeno il 2% della cifra di affari necessaria e dunque riferite al valore della classifica richiesta.
Di tali costi da dimostrare:
- Almeno il 40% deve corrispondere ai valori di ammortamento, ai canoni di leasing o noleggio a lungo termine;
- il restante 60 % può essere dimostrato mediante noleggio a freddo di attrezzature.
Da quanto sopra esposto si evidenzia l’incapacità delle norme vigenti (Regolamento al Codice degli Appalti D.p.r. 207/2010) di assicurare una vera individuazione delle reali capacità realizzative dell’Impresa e, di conseguenza la NECESSITA’ DI EVITARE SITUAZIONI ANALOGHE con la stesura del nuovo impianto normativo dedicato ai criteri di qualificazione degli operatori economici.
In relazione quindi all’art. 89 comma 11 del D.l.gs. 50 /2016 e nell’ottica di semplificare le varie tipologie di attrezzature più rappresentative del settore pur lasciando la responsabilità del certificatore l’onere di controllo ed approfondimento, della riconducibilità alla specifica attività di tutte quelle attrezzature, utensili, aste, dispositivi caratterizzanti la categoria; sono riportate di seguito in elenco le attrezzature specifiche della categoria OS20B.
OS 20-B: INDAGINI GEOGNOSTICHE
Requisiti:
La percentuale minima di ammortamento è stabilita nella misura dell’8%, di cui almeno il 6 % riconducibile ad attrezzature specifiche caratterizzanti.
- Perforatrici idrauliche da piccolo diametro – macchina operatrice semovente e/o su slitta dotata di antenna e testa di rotazione;
- Pompe fango a pistoni o statore funzionali ai lavori di indagini geognostiche;
- Attrezzature e dispositivi per prove in foro (ad esempio: SPT, dilatometro, pressiometro, attrezzature per prove di permeabilità in foro, ecc.)
- Penetrometro statico con capacità di spinta superiore alle 10 t, sistema per prove elettriche tipo CPTE, CPTU, SCPTU, dilatometro tipo “Marchetti”;
- Penetrometro dinamico per prove penetrometriche super pesanti (DPSH) e penetrometro dinamico leggero (DL30);
- Attrezzatura per prove di carico su piastra;
- Attrezzatura per carotaggi tipo wireline, aste di perforazione e rivestimenti per fori con diametri da 25 a 240 mm ed attrezzatura specifica e funzionale per l’esecuzione di indagini geognostiche;
Nonché attrezzature alle medesime riconducibili comunque necessarie alla realizzazione delle opere caratteristiche della categoria OS20 B.
Comprese altresì le attrezzature e o utensili di corredo e di supporto diretto alle lavorazioni.
L’onere e la responsabilità della verifica della reale congruità delle attrezzature specifiche deve necessariamente essere a carico dell’Ente certificatore (SOA).
3. Maestranze assunte nel proprio organico munite del Patentino Specifico nelle quantità già ad oggi previste dalle norme vigenti
Facendo riferimento al tema “dell’organico specializzato”, menzionato nel d.lgs. 50/2016 si ribadisce come i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (es. CCNL Edile) prevedano che lavoratori che operano utilizzando macchine complesse nel settore delle fondazioni, dei consolidamenti e dei pozzi per acqua (OS21) e nel settore delle indagini e perforazioni del sottosuolo (OS20b) devono essere in possesso di un patentino rilasciato dalle Scuole Edili conforme alle normative vigenti negli Stati del UE….”
È bene ricordare che anche nel d.p.r. 207/2010 vi è un riferimento diretto all’obbligatorietà del Patentino. L’Art 79 comma 19 del d.p.r. 207/2010 infatti obbliga: “Per la qualificazione nelle categorie specializzate …relativamente alla I° classifica di importo l’impresa deve dimostrare, che nel proprio organico sia presente almeno un operaio, assunto con contratto di lavoro subordinato e munito di patentino certificato. Per ogni successiva classifica fino alla V inclusa il numero degli operai è incrementato di una unità rispetto alla precedente; dalla VI classifica di due unità rispetto alla precedente.”
In allegato la proposta FIAS, Federazione alla quale aderisce ANISIG